Abitazioni occupate da soggetti residenti all’estero come di seguito Specificato:
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione o nella richiesta di riduzione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 30% (parte fissa e parte variabile);
Abitazioni tenute a disposizione, di proprietà o in possesso di soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o il domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata, riduzione del 30% (parte fissa e parte variabile);
Abitazioni, riconosciute fabbricati rurali ai fini IMU, utilizzate da soggetti con qualifica di coltivatore diretto agricolo o produttore agricolo a titolo principale, anche se ivi residente: riduzione 30% (parte fissa e parte variabile);
Utenze che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, riduzione del 5% (cinque per cento) della parte variabile. La riduzione subordinata alla presentazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante l’avvio del compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto e la fornitura dell’apposita contenitore, nonché alla verifica, da parte del personale autorizzato dall’Amministrazione Comunale, circa il corretto utilizzo della compostiera. La riduzione del 5% verrà applicata previo accertamento dell’effettiva riduzione dei costi sostenuti da parte dell’Ente per lo smaltimento dei rifiuti.
Le riduzioni di cui al comma I lettere a), b), d) del presente articolo si applicano a seguito di dichiarazione iniziale o di variazione ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di apposita istanza da presentare entro il 30 giugno dell’anno di riferimento corredata da documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse e verranno concesse solo a seguito dell’avvenuta positiva valutazione da parte dell’ufficio competente.
Se la richiesta di riduzione viene presentata entro il 30 di giugno, la relativa applicazione ha per il medesimo anno e per le annualità future se non intervengono variazioni nelle condizioni necessarie per l’applicazione stessa. Nel caso in cui la richiesta venga presentata oltre il 30 giugno, la riduzione si applicherà a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, il contribuente è tenuto a denunciare tempestivamente le variazioni entro trenta giorni dall’evento, all’Ufficio Tributi del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
II Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà adeguata la tariffa e l’utenza dovrà corrispondere gli importi mancanti relativi alla riduzione.